1. L'articolo 485 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 485. - (Falsità in scrittura privata). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».